Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali   Data : 04/07/2016
Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell'iscrizione all'AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall'Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l'Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di "potenziale valore decisivo" erano costituiti da:
- l'apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
- le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
- il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
- l'avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
- il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Fonte: Cass. 15.6.2016 n. 12311 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Conti correnti, polizze e soggiorni in Italia rilevanti per la residenza fiscale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego