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Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali   Data : 04/07/2016
Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell'iscrizione all'AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall'Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l'Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di "potenziale valore decisivo" erano costituiti da:
- l'apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
- le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
- il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
- l'avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
- il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Fonte: Cass. 15.6.2016 n. 12311 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Conti correnti, polizze e soggiorni in Italia rilevanti per la residenza fiscale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego