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19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego

Records 111 to 120 of 2397
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Titolo: L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve   Data : 04/07/2016
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve
Secondo la circ. Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26, gli effetti fiscali che si producono a seguito dell'attribuzione dei beni ai soci (utile in natura, in caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili, ovvero riduzione del costo fiscale della partecipazione, nel caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di capitale, o di assegnazione effettuata da una società di persone) non devono tenere conto dell'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Secondo l'art. 1 co. 118 della L. 208/2015, per le società di capitali viene derogata la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili prevista dall'art. 47 co. 1 secondo periodo del TUIR: nell'ambito dell'assegnazione agevolata la società può, quindi, attingere a piacimento dalle riserve di capitale o dalle riserve di utili, avendo naturalmente convenienza ad annullare le prime per l'assenza di tassazione in capo al socio (fatta eccezione per il caso in cui il valore del bene assegnato, ridotto della somma assoggettata ad imposta sostitutiva, ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, situazione nella quale la differenza è assoggettata a tassazione).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Piena libertà di scelta delle riserve per l’assegnazione agevolata" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego