Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio” S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego

Records 1651 to 1660 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve   Data : 04/07/2016
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve
Secondo la circ. Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26, gli effetti fiscali che si producono a seguito dell'attribuzione dei beni ai soci (utile in natura, in caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili, ovvero riduzione del costo fiscale della partecipazione, nel caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di capitale, o di assegnazione effettuata da una società di persone) non devono tenere conto dell'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Secondo l'art. 1 co. 118 della L. 208/2015, per le società di capitali viene derogata la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili prevista dall'art. 47 co. 1 secondo periodo del TUIR: nell'ambito dell'assegnazione agevolata la società può, quindi, attingere a piacimento dalle riserve di capitale o dalle riserve di utili, avendo naturalmente convenienza ad annullare le prime per l'assenza di tassazione in capo al socio (fatta eccezione per il caso in cui il valore del bene assegnato, ridotto della somma assoggettata ad imposta sostitutiva, ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, situazione nella quale la differenza è assoggettata a tassazione).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Piena libertà di scelta delle riserve per l’assegnazione agevolata" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego