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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve   Data : 04/07/2016
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve
Secondo la circ. Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26, gli effetti fiscali che si producono a seguito dell'attribuzione dei beni ai soci (utile in natura, in caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili, ovvero riduzione del costo fiscale della partecipazione, nel caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di capitale, o di assegnazione effettuata da una società di persone) non devono tenere conto dell'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Secondo l'art. 1 co. 118 della L. 208/2015, per le società di capitali viene derogata la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili prevista dall'art. 47 co. 1 secondo periodo del TUIR: nell'ambito dell'assegnazione agevolata la società può, quindi, attingere a piacimento dalle riserve di capitale o dalle riserve di utili, avendo naturalmente convenienza ad annullare le prime per l'assenza di tassazione in capo al socio (fatta eccezione per il caso in cui il valore del bene assegnato, ridotto della somma assoggettata ad imposta sostitutiva, ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, situazione nella quale la differenza è assoggettata a tassazione).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Piena libertà di scelta delle riserve per l’assegnazione agevolata" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego