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Titolo: Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini   Data : 04/07/2016
Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini
Cass. 20.4.2016 n. 7995, nell'affermare che la sospensione feriale non si applica per il termine dilatorio di sessanta giorni che deve intercorrere tra emissione dell'accertamento e consegna del verbale di constatazione (art. 12 co. 7 della L. 212/2000), ha rilevato incidentalmente come sia necessario dare continuità all'orientamento che non ritiene operante la menzionata sospensione alle fasi amministrative.
Viene confermato, in maniera implicita, quanto sostenuto nella sentenza 5.6.2015 n. 11632, secondo cui la sospensione feriale e la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni causata dalla domanda di adesione non si cumulano (art. 6 del DLgs. 218/97).
Trattasi di un orientamento molto discutibile, su cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta all'interrogazione parlamentare 9.7.2015 n. 5-06008, aveva manifestato il proprio dissenso.
Fonte: Cass. 20.4.2016 n. 7995 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Cumulo tra sospensione feriale e domanda di adesione di nuovo negato" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego