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Data Titolo Sezione Autore
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
13/06/2017 Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730 S.M.Perego
13/06/2017 Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
13/06/2017 Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego

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Titolo: La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta   Data : 04/07/2016
La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta
In data 30.6.2016 è stata approvata la legge europea 2015-16. Le principali novità in materia fiscale riguardano:
- l'introduzione dell'obbligo di sottoporre a ritenuta a titolo d'imposta le somme corrisposte a raccoglitori occasionali privi di partita IVA per l'acquisto di tartufi, in luogo dell'emissione di autofattura, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2017;
- la previsione dell'aliquota IVA per la cessione di tartufi freschi nella misura del 10% (nuovo n. 20-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
- l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota IVA per basilico, rosmarino, salvia freschi, destinati all'alimentazione (nuovo n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), nonché la contestuale riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota per le piante di basilico, rosmarino e salvia allo stato vegetativo;
- l'aumento al 10% dell'aliquota IVA per i preparati per risotti;
- le modifiche al regime di tonnage tax, per la determinazione forfetaria dei redditi delle imprese marittime che hanno optato per detto regime;
- l'esclusione da imposizione sui redditi delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate situate in altri Stati Ue o dello Spazio economico europeo (nuovo art. 69 co. 1-bis del TUIR).
Fonte: Denuncia AIDC 23.2.2016 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Ritenuta alla fonte per l’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego