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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego

Records 1361 to 1370 of 2397
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Titolo: La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta   Data : 04/07/2016
La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta
In data 30.6.2016 è stata approvata la legge europea 2015-16. Le principali novità in materia fiscale riguardano:
- l'introduzione dell'obbligo di sottoporre a ritenuta a titolo d'imposta le somme corrisposte a raccoglitori occasionali privi di partita IVA per l'acquisto di tartufi, in luogo dell'emissione di autofattura, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2017;
- la previsione dell'aliquota IVA per la cessione di tartufi freschi nella misura del 10% (nuovo n. 20-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
- l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota IVA per basilico, rosmarino, salvia freschi, destinati all'alimentazione (nuovo n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), nonché la contestuale riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota per le piante di basilico, rosmarino e salvia allo stato vegetativo;
- l'aumento al 10% dell'aliquota IVA per i preparati per risotti;
- le modifiche al regime di tonnage tax, per la determinazione forfetaria dei redditi delle imprese marittime che hanno optato per detto regime;
- l'esclusione da imposizione sui redditi delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate situate in altri Stati Ue o dello Spazio economico europeo (nuovo art. 69 co. 1-bis del TUIR).
Fonte: Denuncia AIDC 23.2.2016 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Ritenuta alla fonte per l’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego