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11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

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Titolo: La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta   Data : 04/07/2016
La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta
In data 30.6.2016 è stata approvata la legge europea 2015-16. Le principali novità in materia fiscale riguardano:
- l'introduzione dell'obbligo di sottoporre a ritenuta a titolo d'imposta le somme corrisposte a raccoglitori occasionali privi di partita IVA per l'acquisto di tartufi, in luogo dell'emissione di autofattura, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2017;
- la previsione dell'aliquota IVA per la cessione di tartufi freschi nella misura del 10% (nuovo n. 20-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
- l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota IVA per basilico, rosmarino, salvia freschi, destinati all'alimentazione (nuovo n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), nonché la contestuale riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota per le piante di basilico, rosmarino e salvia allo stato vegetativo;
- l'aumento al 10% dell'aliquota IVA per i preparati per risotti;
- le modifiche al regime di tonnage tax, per la determinazione forfetaria dei redditi delle imprese marittime che hanno optato per detto regime;
- l'esclusione da imposizione sui redditi delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate situate in altri Stati Ue o dello Spazio economico europeo (nuovo art. 69 co. 1-bis del TUIR).
Fonte: Denuncia AIDC 23.2.2016 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Ritenuta alla fonte per l’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego