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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta   Data : 04/07/2016
La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta
In data 30.6.2016 è stata approvata la legge europea 2015-16. Le principali novità in materia fiscale riguardano:
- l'introduzione dell'obbligo di sottoporre a ritenuta a titolo d'imposta le somme corrisposte a raccoglitori occasionali privi di partita IVA per l'acquisto di tartufi, in luogo dell'emissione di autofattura, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2017;
- la previsione dell'aliquota IVA per la cessione di tartufi freschi nella misura del 10% (nuovo n. 20-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
- l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota IVA per basilico, rosmarino, salvia freschi, destinati all'alimentazione (nuovo n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), nonché la contestuale riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota per le piante di basilico, rosmarino e salvia allo stato vegetativo;
- l'aumento al 10% dell'aliquota IVA per i preparati per risotti;
- le modifiche al regime di tonnage tax, per la determinazione forfetaria dei redditi delle imprese marittime che hanno optato per detto regime;
- l'esclusione da imposizione sui redditi delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate situate in altri Stati Ue o dello Spazio economico europeo (nuovo art. 69 co. 1-bis del TUIR).
Fonte: Denuncia AIDC 23.2.2016 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Ritenuta alla fonte per l’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego