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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta   Data : 04/07/2016
La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta
In data 30.6.2016 è stata approvata la legge europea 2015-16. Le principali novità in materia fiscale riguardano:
- l'introduzione dell'obbligo di sottoporre a ritenuta a titolo d'imposta le somme corrisposte a raccoglitori occasionali privi di partita IVA per l'acquisto di tartufi, in luogo dell'emissione di autofattura, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2017;
- la previsione dell'aliquota IVA per la cessione di tartufi freschi nella misura del 10% (nuovo n. 20-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
- l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota IVA per basilico, rosmarino, salvia freschi, destinati all'alimentazione (nuovo n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), nonché la contestuale riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota per le piante di basilico, rosmarino e salvia allo stato vegetativo;
- l'aumento al 10% dell'aliquota IVA per i preparati per risotti;
- le modifiche al regime di tonnage tax, per la determinazione forfetaria dei redditi delle imprese marittime che hanno optato per detto regime;
- l'esclusione da imposizione sui redditi delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate situate in altri Stati Ue o dello Spazio economico europeo (nuovo art. 69 co. 1-bis del TUIR).
Fonte: Denuncia AIDC 23.2.2016 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Ritenuta alla fonte per l’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego