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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego

Records 891 to 900 of 2397
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Titolo: L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio   Data : 04/07/2016
L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio
L'interpello disapplicativo, unico interpello obbligatorio nell'attuale sistema, è disciplinato nell'art. 11 co. 2 della L. 212/2000, ed è strumentale a disapplicare norme tributarie antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive.
Se non viene presentato, è irrogabile la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 21.000,00 euro (art. 11 co. 7-ter del DLgs. 471/97).
Trattasi di una sanzione che, in assenza di un divieto proveniente dal legislatore, ben può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, per cui la sua presentazione oltre il termine può avvenire con il solo fine di beneficiare delle sanzioni ridotte.
Non può essere condivisa la diversa presa di posizione della circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, § 8, in quanto non supportata dal dato normativo.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Nulla osta al ravvedimento dell’interpello obbligatorio" - Cissello - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego