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21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego

Records 2041 to 2050 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative   Data : 04/07/2016
Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative
Il co. 88 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha esteso l'applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES del 65% previste per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici, anche alle spese sostenute dall'1.1.2016 per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Testualmente la norma stabilisce che l'agevolazione riguarda le "unità abitative". Sono interessati, quindi, dalla nuova disposizione i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10.
Per quanto concerne le imprese potrebbero beneficiare della detrazione gli immobili abitativi di proprietà concessi in uso ai dipendenti, ossia gli immobili di civile abitazione non utilizzati direttamente dall'impresa, i quali costituiscono immobili patrimoniali.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2016 - "Bonus del 65% per sistemi di controllo a distanza solo per unità abitative" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego