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27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego

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Titolo: Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore   Data : 05/07/2016
Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore
Per effetto del DPCM 15.6.2016, scade il 6.7.2016, per i contribuenti con studi di settore, il termine per il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 (tipicamente, il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016) senza la maggiorazione dello 0,4%.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (IRPEF e IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, i cui termini sono ordinariamente fissati al 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%) e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 della "cedolare secca sulle locazioni";
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi", nonché del 15% o del 5% dovuta dai contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014;
- del saldo 2015 del capital gain;
- dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte;
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'IVIE e/o dell'IVAFE.
Inoltre, la proroga opera anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 nell'ambito del modello UNICO 2016, qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16 marzo scorso; in tal caso, il saldo IVA da versare va maggiorato dell'1,2% (0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo, fino al 16 giugno).
Fonte: DPCM 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "Ultimi giorni per i versamenti senza maggiorazione dello 0,4%" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego