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12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
30/04/2018 Pubblicata la “Guida al visto di conformità” per il 730_2018 S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego
22/05/2018 Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità S.M.Perego
22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
23/05/2018 Parte il 1° settembre la fattura elettronica per il tax free shopping con OTELLO 2.0 S.M.Perego

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Titolo: Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore   Data : 05/07/2016
Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore
Per effetto del DPCM 15.6.2016, scade il 6.7.2016, per i contribuenti con studi di settore, il termine per il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 (tipicamente, il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016) senza la maggiorazione dello 0,4%.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (IRPEF e IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, i cui termini sono ordinariamente fissati al 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%) e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 della "cedolare secca sulle locazioni";
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi", nonché del 15% o del 5% dovuta dai contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014;
- del saldo 2015 del capital gain;
- dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte;
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'IVIE e/o dell'IVAFE.
Inoltre, la proroga opera anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 nell'ambito del modello UNICO 2016, qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16 marzo scorso; in tal caso, il saldo IVA da versare va maggiorato dell'1,2% (0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo, fino al 16 giugno).
Fonte: DPCM 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "Ultimi giorni per i versamenti senza maggiorazione dello 0,4%" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego