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24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
24/07/2019 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego

Records 2271 to 2280 of 2397
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Titolo: Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore   Data : 05/07/2016
Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore
Per effetto del DPCM 15.6.2016, scade il 6.7.2016, per i contribuenti con studi di settore, il termine per il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 (tipicamente, il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016) senza la maggiorazione dello 0,4%.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (IRPEF e IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, i cui termini sono ordinariamente fissati al 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%) e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 della "cedolare secca sulle locazioni";
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi", nonché del 15% o del 5% dovuta dai contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014;
- del saldo 2015 del capital gain;
- dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte;
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'IVIE e/o dell'IVAFE.
Inoltre, la proroga opera anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 nell'ambito del modello UNICO 2016, qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16 marzo scorso; in tal caso, il saldo IVA da versare va maggiorato dell'1,2% (0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo, fino al 16 giugno).
Fonte: DPCM 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "Ultimi giorni per i versamenti senza maggiorazione dello 0,4%" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego