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18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego

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Titolo: Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore   Data : 05/07/2016
Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore
Per effetto del DPCM 15.6.2016, scade il 6.7.2016, per i contribuenti con studi di settore, il termine per il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 (tipicamente, il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016) senza la maggiorazione dello 0,4%.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (IRPEF e IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, i cui termini sono ordinariamente fissati al 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%) e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 della "cedolare secca sulle locazioni";
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi", nonché del 15% o del 5% dovuta dai contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014;
- del saldo 2015 del capital gain;
- dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte;
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'IVIE e/o dell'IVAFE.
Inoltre, la proroga opera anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 nell'ambito del modello UNICO 2016, qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16 marzo scorso; in tal caso, il saldo IVA da versare va maggiorato dell'1,2% (0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo, fino al 16 giugno).
Fonte: DPCM 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "Ultimi giorni per i versamenti senza maggiorazione dello 0,4%" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego