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15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego

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Titolo: Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore   Data : 05/07/2016
Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore
Per effetto del DPCM 15.6.2016, scade il 6.7.2016, per i contribuenti con studi di settore, il termine per il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 (tipicamente, il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016) senza la maggiorazione dello 0,4%.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (IRPEF e IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, i cui termini sono ordinariamente fissati al 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%) e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16.6.2016 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 della "cedolare secca sulle locazioni";
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi", nonché del 15% o del 5% dovuta dai contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014;
- del saldo 2015 del capital gain;
- dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte;
- del saldo 2015 e dell'eventuale primo acconto 2016 dell'IVIE e/o dell'IVAFE.
Inoltre, la proroga opera anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 nell'ambito del modello UNICO 2016, qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16 marzo scorso; in tal caso, il saldo IVA da versare va maggiorato dell'1,2% (0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo, fino al 16 giugno).
Fonte: DPCM 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "Ultimi giorni per i versamenti senza maggiorazione dello 0,4%" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego