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09/03/2017 Pubblicate le disposizioni attuative per accedere al regime dei neo domiciliati S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
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10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
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13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego

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Titolo: L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%   Data : 05/07/2016
L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%
La legittimità dell'accertamento sintetico, sia nel sistema ante che post DL 78/2010, è subordinata alla presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile (attualmente, tale differenza deve essere almeno del 20% per un solo anno).
Cass. 27.4.2016 n. 8333 sembra introdurre un principio assai favorevole per i contribuenti, in quanto i giudici hanno sancito che lo scostamento, "detratta l'eventuale capacità di spesa giustificata dal reddito dei familiari, va valutato rispetto al reddito singolo imponibile e non a quello lordo e complessivo del nucleo familiare".
Stando all'inciso riportato, lo scostamento sembra vada considerato al netto della capacità di spesa dei familiari, fatto che rappresenta una delle tante prove contrarie che il contribuente può fornire.
In base a ciò, se l'orientamento venisse confermato, la dimostrazione di una capacità di spesa dei familiari, idonea a giustificare una parte del tenore di vita del contribuente, può essere idonea a cagionare la nullità dell'intero accertamento, ove ciò incida sullo scostamento.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8333 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "La Cassazione aiuta i contribuenti nella difesa sul redditometro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego