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12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

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Titolo: L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%   Data : 05/07/2016
L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%
La legittimità dell'accertamento sintetico, sia nel sistema ante che post DL 78/2010, è subordinata alla presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile (attualmente, tale differenza deve essere almeno del 20% per un solo anno).
Cass. 27.4.2016 n. 8333 sembra introdurre un principio assai favorevole per i contribuenti, in quanto i giudici hanno sancito che lo scostamento, "detratta l'eventuale capacità di spesa giustificata dal reddito dei familiari, va valutato rispetto al reddito singolo imponibile e non a quello lordo e complessivo del nucleo familiare".
Stando all'inciso riportato, lo scostamento sembra vada considerato al netto della capacità di spesa dei familiari, fatto che rappresenta una delle tante prove contrarie che il contribuente può fornire.
In base a ciò, se l'orientamento venisse confermato, la dimostrazione di una capacità di spesa dei familiari, idonea a giustificare una parte del tenore di vita del contribuente, può essere idonea a cagionare la nullità dell'intero accertamento, ove ciò incida sullo scostamento.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8333 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "La Cassazione aiuta i contribuenti nella difesa sul redditometro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego