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04/10/2018 Nuove modalità di esecuzione dei controlli da parte dell'ENEA (DM 11.5.2018) S.M.Perego
09/10/2018 Fatturazione elettronica - Indirizzo telematico S.M.Perego
12/10/2018 Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione S.M.Perego
12/10/2018 Numerazione fattura elettronica ricevuta S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
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26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
26/10/2018 Fattura elettronica – La delega diretta comporta alcune difficoltà S.M.Perego
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Titolo: L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%   Data : 05/07/2016
L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%
La legittimità dell'accertamento sintetico, sia nel sistema ante che post DL 78/2010, è subordinata alla presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile (attualmente, tale differenza deve essere almeno del 20% per un solo anno).
Cass. 27.4.2016 n. 8333 sembra introdurre un principio assai favorevole per i contribuenti, in quanto i giudici hanno sancito che lo scostamento, "detratta l'eventuale capacità di spesa giustificata dal reddito dei familiari, va valutato rispetto al reddito singolo imponibile e non a quello lordo e complessivo del nucleo familiare".
Stando all'inciso riportato, lo scostamento sembra vada considerato al netto della capacità di spesa dei familiari, fatto che rappresenta una delle tante prove contrarie che il contribuente può fornire.
In base a ciò, se l'orientamento venisse confermato, la dimostrazione di una capacità di spesa dei familiari, idonea a giustificare una parte del tenore di vita del contribuente, può essere idonea a cagionare la nullità dell'intero accertamento, ove ciò incida sullo scostamento.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8333 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "La Cassazione aiuta i contribuenti nella difesa sul redditometro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego