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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%   Data : 05/07/2016
L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%
La legittimità dell'accertamento sintetico, sia nel sistema ante che post DL 78/2010, è subordinata alla presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile (attualmente, tale differenza deve essere almeno del 20% per un solo anno).
Cass. 27.4.2016 n. 8333 sembra introdurre un principio assai favorevole per i contribuenti, in quanto i giudici hanno sancito che lo scostamento, "detratta l'eventuale capacità di spesa giustificata dal reddito dei familiari, va valutato rispetto al reddito singolo imponibile e non a quello lordo e complessivo del nucleo familiare".
Stando all'inciso riportato, lo scostamento sembra vada considerato al netto della capacità di spesa dei familiari, fatto che rappresenta una delle tante prove contrarie che il contribuente può fornire.
In base a ciò, se l'orientamento venisse confermato, la dimostrazione di una capacità di spesa dei familiari, idonea a giustificare una parte del tenore di vita del contribuente, può essere idonea a cagionare la nullità dell'intero accertamento, ove ciò incida sullo scostamento.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8333 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "La Cassazione aiuta i contribuenti nella difesa sul redditometro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego