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Data Titolo Sezione Autore
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
24/02/2016 I Comuni non possono avanzare domande di rideterminazione della rendita catastale S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego

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Titolo: Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015   Data : 06/07/2016
Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015
Con un comunicato stampa emesso nella giornata del 5 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato le misure delle detrazioni spettanti agli autotrasportatori da applicarsi ai viaggi sostenuti nell’anno 2015. Occorre considerare che nuovamente l’Agenzia ci stupisce in quanto nessun autotrasportatore riuscirà nella giornata odierna a definire l’ammontare delle proprie imposte ed a versarle restando, pertanto, soggetto alla maggiorazione dello 0,4%.
Sicuramente gli autotrasportatori saranno assai lieti del comportamento del nostro Ministro delle finanze e dell’Agenzia stessa per la loro manifesta serietà professionale.
“COMUNICATO STAMPA
Autotrasportatori, al via le agevolazioni fiscali 2016
Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.
Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.
Come cambiano le deduzioni forfetarie - In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).
Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN - Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.
Fonte: www.essepigroup.it – Perego - Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.7.2016 n. 135 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2016 - "Definite le deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori 2016" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego