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15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
23/12/2015 Messaggio INPS 7578/2015 – Avvio ai controlli sulle DSU trasmesse dai CAF S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
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Titolo: Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali   Data : 06/07/2016
Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
La circolare INPS 5.7.2016 n. 121, in ordine alla parziale depenalizzazione della fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983) ad opera dell’art. 3 co. 6 del DLgs. n. 8/2016, ha, tra l’altro, precisato che, ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui – posto come discrimine tra illecito penale e amministrativo – seppure il riferimento temporale non possa che essere l’anno civile (1° gennaio-31 dicembre di ogni anno), rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno, entro le quali effettuare, rispettivamente, i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente l’annualità considerata e al mese di novembre della medesima annualità.
Nel caso di importi non superiori a 10.000 euro, inoltre, il procedimento sanzionatorio è il seguente:
- la notifica dell’accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 12 co. 1 della L. 890/1982;
- entro 30 giorni dalla notifica dell’atto gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione;
- il medesimo atto assegna il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse con conseguente non punibilità, dà avviso che in mancanza di tale pagamento troverà applicazione la sanzione amministrativa e precisa che, nei 60 giorni successivi ai citati tre mesi, sarà possibile pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro (terza parte del massimo, ex art. 16 della L. n. 689/1981) più le spese del procedimento;
- l’assenza del pagamento di tale importo, nei termini, condurrà all’irrogazione di una sanzione amministrativa che – di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato art. 16 – sarà di importo superiore a quello ridotto.
Fonte: Circolare INPS 5.7.2016 n. 121 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2016 - "Sanzione minima “elevata” a 16.666 euro per omesse ritenute previdenziali" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego