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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali   Data : 06/07/2016
Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
La circolare INPS 5.7.2016 n. 121, in ordine alla parziale depenalizzazione della fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983) ad opera dell’art. 3 co. 6 del DLgs. n. 8/2016, ha, tra l’altro, precisato che, ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui – posto come discrimine tra illecito penale e amministrativo – seppure il riferimento temporale non possa che essere l’anno civile (1° gennaio-31 dicembre di ogni anno), rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno, entro le quali effettuare, rispettivamente, i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente l’annualità considerata e al mese di novembre della medesima annualità.
Nel caso di importi non superiori a 10.000 euro, inoltre, il procedimento sanzionatorio è il seguente:
- la notifica dell’accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 12 co. 1 della L. 890/1982;
- entro 30 giorni dalla notifica dell’atto gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione;
- il medesimo atto assegna il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse con conseguente non punibilità, dà avviso che in mancanza di tale pagamento troverà applicazione la sanzione amministrativa e precisa che, nei 60 giorni successivi ai citati tre mesi, sarà possibile pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro (terza parte del massimo, ex art. 16 della L. n. 689/1981) più le spese del procedimento;
- l’assenza del pagamento di tale importo, nei termini, condurrà all’irrogazione di una sanzione amministrativa che – di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato art. 16 – sarà di importo superiore a quello ridotto.
Fonte: Circolare INPS 5.7.2016 n. 121 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2016 - "Sanzione minima “elevata” a 16.666 euro per omesse ritenute previdenziali" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego