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31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali   Data : 06/07/2016
Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
La circolare INPS 5.7.2016 n. 121, in ordine alla parziale depenalizzazione della fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983) ad opera dell’art. 3 co. 6 del DLgs. n. 8/2016, ha, tra l’altro, precisato che, ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui – posto come discrimine tra illecito penale e amministrativo – seppure il riferimento temporale non possa che essere l’anno civile (1° gennaio-31 dicembre di ogni anno), rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno, entro le quali effettuare, rispettivamente, i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente l’annualità considerata e al mese di novembre della medesima annualità.
Nel caso di importi non superiori a 10.000 euro, inoltre, il procedimento sanzionatorio è il seguente:
- la notifica dell’accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 12 co. 1 della L. 890/1982;
- entro 30 giorni dalla notifica dell’atto gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione;
- il medesimo atto assegna il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse con conseguente non punibilità, dà avviso che in mancanza di tale pagamento troverà applicazione la sanzione amministrativa e precisa che, nei 60 giorni successivi ai citati tre mesi, sarà possibile pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro (terza parte del massimo, ex art. 16 della L. n. 689/1981) più le spese del procedimento;
- l’assenza del pagamento di tale importo, nei termini, condurrà all’irrogazione di una sanzione amministrativa che – di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato art. 16 – sarà di importo superiore a quello ridotto.
Fonte: Circolare INPS 5.7.2016 n. 121 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2016 - "Sanzione minima “elevata” a 16.666 euro per omesse ritenute previdenziali" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego