Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/11/2015 Il Reverse Charge trova il cumulo giuridico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
23/02/2010 Il rilascio del CUD scade il 1° marzo news S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
19/06/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
05/08/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali   Data : 06/07/2016
Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
La circolare INPS 5.7.2016 n. 121, in ordine alla parziale depenalizzazione della fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983) ad opera dell’art. 3 co. 6 del DLgs. n. 8/2016, ha, tra l’altro, precisato che, ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui – posto come discrimine tra illecito penale e amministrativo – seppure il riferimento temporale non possa che essere l’anno civile (1° gennaio-31 dicembre di ogni anno), rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno, entro le quali effettuare, rispettivamente, i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente l’annualità considerata e al mese di novembre della medesima annualità.
Nel caso di importi non superiori a 10.000 euro, inoltre, il procedimento sanzionatorio è il seguente:
- la notifica dell’accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 12 co. 1 della L. 890/1982;
- entro 30 giorni dalla notifica dell’atto gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione;
- il medesimo atto assegna il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse con conseguente non punibilità, dà avviso che in mancanza di tale pagamento troverà applicazione la sanzione amministrativa e precisa che, nei 60 giorni successivi ai citati tre mesi, sarà possibile pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro (terza parte del massimo, ex art. 16 della L. n. 689/1981) più le spese del procedimento;
- l’assenza del pagamento di tale importo, nei termini, condurrà all’irrogazione di una sanzione amministrativa che – di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato art. 16 – sarà di importo superiore a quello ridotto.
Fonte: Circolare INPS 5.7.2016 n. 121 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2016 - "Sanzione minima “elevata” a 16.666 euro per omesse ritenute previdenziali" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego