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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

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Titolo: La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito   Data : 11/07/2016
La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito
L'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento" o "bonus mobili").
Anche se la norma non lo specifica, l'Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 7/2016) ha precisato che per beneficiare dell'agevolazione le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:
- bonifico bancario o postale ordinario;
- carte di credito o carte di debito (es. bancomat).
In quest'ultimo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.5).
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2016 - "Per il bonus mobili non è necessario il bonifico agevolato" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego