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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito   Data : 11/07/2016
La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito
L'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento" o "bonus mobili").
Anche se la norma non lo specifica, l'Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 7/2016) ha precisato che per beneficiare dell'agevolazione le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:
- bonifico bancario o postale ordinario;
- carte di credito o carte di debito (es. bancomat).
In quest'ultimo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.5).
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2016 - "Per il bonus mobili non è necessario il bonifico agevolato" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego