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Data Titolo Sezione Autore
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
06/08/2015 Il DURC con un clik – una nuova bufala S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego

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Titolo: La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito   Data : 11/07/2016
La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito
L'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento" o "bonus mobili").
Anche se la norma non lo specifica, l'Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 7/2016) ha precisato che per beneficiare dell'agevolazione le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:
- bonifico bancario o postale ordinario;
- carte di credito o carte di debito (es. bancomat).
In quest'ultimo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.5).
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2016 - "Per il bonus mobili non è necessario il bonifico agevolato" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego