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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
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Titolo: Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?   Data : 11/07/2016
Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?
Qualora il contribuente, entro il 22.8.2016 (termine ex art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, entro cui, considerando la proroga del DPCM 15.6.2016, devono essere pagati il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,4%), non versi alcun importo, il ravvedimento operoso può avvenire solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a-bis) - b-ter) del DLgs. 472/97, perciò con riduzione della sanzione da tardivo versamento da 1/9 a 1/6 (circ. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27).
Il discorso sarebbe diverso ove, entro il 22.8.2016, il contribuente avesse pagato anche una minima somma: nella menzionata ipotesi, il ravvedimento dovrebbe comprendere la maggiorazione dello 0,4% e potrebbe avvenire ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione da tardivo versamento del 15% a un decimo, ridotta eventualmente a 1/15 per giorno di ritardo.
Del pari, se entro il 22.8.2016 non viene effettuato alcun pagamento, ai fini dei 90 giorni spirati i quali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97, la sanzione da tardivo versamento diventa del 30% (e non più del 15%), bisogna riferirsi al 6.7.2016 (termine entro cui, per effetto del DPCM 15.6.2016, poteva avvenire il versamento senza maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Ravvedimento oltre il 22 agosto senza riduzione al decimo" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego