Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2018 INPS – Partono gli avvisi bonari per gli omessi pagamenti dei contributi di febbraio S.M.Perego
09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/05/2018 Fatture elettroniche con date diverse S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego
17/05/2018 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali S.M.Perego

Records 2191 to 2200 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?   Data : 11/07/2016
Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?
Qualora il contribuente, entro il 22.8.2016 (termine ex art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, entro cui, considerando la proroga del DPCM 15.6.2016, devono essere pagati il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,4%), non versi alcun importo, il ravvedimento operoso può avvenire solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a-bis) - b-ter) del DLgs. 472/97, perciò con riduzione della sanzione da tardivo versamento da 1/9 a 1/6 (circ. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27).
Il discorso sarebbe diverso ove, entro il 22.8.2016, il contribuente avesse pagato anche una minima somma: nella menzionata ipotesi, il ravvedimento dovrebbe comprendere la maggiorazione dello 0,4% e potrebbe avvenire ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione da tardivo versamento del 15% a un decimo, ridotta eventualmente a 1/15 per giorno di ritardo.
Del pari, se entro il 22.8.2016 non viene effettuato alcun pagamento, ai fini dei 90 giorni spirati i quali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97, la sanzione da tardivo versamento diventa del 30% (e non più del 15%), bisogna riferirsi al 6.7.2016 (termine entro cui, per effetto del DPCM 15.6.2016, poteva avvenire il versamento senza maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Ravvedimento oltre il 22 agosto senza riduzione al decimo" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego