Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
23/09/2015 730 precompilato - Funziona? S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
24/09/2015 Nuovo modello APE dall'1.10.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?   Data : 11/07/2016
Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?
Qualora il contribuente, entro il 22.8.2016 (termine ex art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, entro cui, considerando la proroga del DPCM 15.6.2016, devono essere pagati il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,4%), non versi alcun importo, il ravvedimento operoso può avvenire solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a-bis) - b-ter) del DLgs. 472/97, perciò con riduzione della sanzione da tardivo versamento da 1/9 a 1/6 (circ. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27).
Il discorso sarebbe diverso ove, entro il 22.8.2016, il contribuente avesse pagato anche una minima somma: nella menzionata ipotesi, il ravvedimento dovrebbe comprendere la maggiorazione dello 0,4% e potrebbe avvenire ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione da tardivo versamento del 15% a un decimo, ridotta eventualmente a 1/15 per giorno di ritardo.
Del pari, se entro il 22.8.2016 non viene effettuato alcun pagamento, ai fini dei 90 giorni spirati i quali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97, la sanzione da tardivo versamento diventa del 30% (e non più del 15%), bisogna riferirsi al 6.7.2016 (termine entro cui, per effetto del DPCM 15.6.2016, poteva avvenire il versamento senza maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Ravvedimento oltre il 22 agosto senza riduzione al decimo" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego