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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni   Data : 11/07/2016
Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni
L'art. 1 co. 20 della L. 76/2016 sulle unioni civili dispone che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Tale norma è passibile di comportare interessanti effetti fiscali.
Per quanto concerne, in particolare, l'imposta sulle successioni e donazioni, ad esempio, l'equiparazione ai coniugi dei soggetti dell'unione civile comporta:
- l'applicazione, agli uniti civilmente, delle aliquote (4%) e franchigie (1 milione di euro) riservate ai coniugi;
- l'applicazione, in presenza delle altre condizioni di legge, anche agli uniti civilmente, dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 per i trasferimenti di aziende o quote sociali.
Invece, dal punto di vista delle imposte dirette, il fatto che il legislatore abbia disciplinato le "convivenze" con una norma che riecheggia l'impresa familiare di cui all'art. 230-bis e 230-ter, ma che il dettato dell'art. 5 co. 4 del TUIR continui a rinviare al solo 230-bis c.c. sembra comportare che, allo stato attuale, i conviventi non possano applicare quanto disposto dalla citata norma del TUIR.
Fonte: L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Successioni e donazioni con franchigia di un milione anche nelle unioni civili" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego