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30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego

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Titolo: Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni   Data : 11/07/2016
Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni
L'art. 1 co. 20 della L. 76/2016 sulle unioni civili dispone che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Tale norma è passibile di comportare interessanti effetti fiscali.
Per quanto concerne, in particolare, l'imposta sulle successioni e donazioni, ad esempio, l'equiparazione ai coniugi dei soggetti dell'unione civile comporta:
- l'applicazione, agli uniti civilmente, delle aliquote (4%) e franchigie (1 milione di euro) riservate ai coniugi;
- l'applicazione, in presenza delle altre condizioni di legge, anche agli uniti civilmente, dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 per i trasferimenti di aziende o quote sociali.
Invece, dal punto di vista delle imposte dirette, il fatto che il legislatore abbia disciplinato le "convivenze" con una norma che riecheggia l'impresa familiare di cui all'art. 230-bis e 230-ter, ma che il dettato dell'art. 5 co. 4 del TUIR continui a rinviare al solo 230-bis c.c. sembra comportare che, allo stato attuale, i conviventi non possano applicare quanto disposto dalla citata norma del TUIR.
Fonte: L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Successioni e donazioni con franchigia di un milione anche nelle unioni civili" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego