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01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego

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Titolo: Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni   Data : 11/07/2016
Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni
L'art. 1 co. 20 della L. 76/2016 sulle unioni civili dispone che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Tale norma è passibile di comportare interessanti effetti fiscali.
Per quanto concerne, in particolare, l'imposta sulle successioni e donazioni, ad esempio, l'equiparazione ai coniugi dei soggetti dell'unione civile comporta:
- l'applicazione, agli uniti civilmente, delle aliquote (4%) e franchigie (1 milione di euro) riservate ai coniugi;
- l'applicazione, in presenza delle altre condizioni di legge, anche agli uniti civilmente, dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 per i trasferimenti di aziende o quote sociali.
Invece, dal punto di vista delle imposte dirette, il fatto che il legislatore abbia disciplinato le "convivenze" con una norma che riecheggia l'impresa familiare di cui all'art. 230-bis e 230-ter, ma che il dettato dell'art. 5 co. 4 del TUIR continui a rinviare al solo 230-bis c.c. sembra comportare che, allo stato attuale, i conviventi non possano applicare quanto disposto dalla citata norma del TUIR.
Fonte: L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Successioni e donazioni con franchigia di un milione anche nelle unioni civili" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego