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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni   Data : 11/07/2016
Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni
L'art. 1 co. 20 della L. 76/2016 sulle unioni civili dispone che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Tale norma è passibile di comportare interessanti effetti fiscali.
Per quanto concerne, in particolare, l'imposta sulle successioni e donazioni, ad esempio, l'equiparazione ai coniugi dei soggetti dell'unione civile comporta:
- l'applicazione, agli uniti civilmente, delle aliquote (4%) e franchigie (1 milione di euro) riservate ai coniugi;
- l'applicazione, in presenza delle altre condizioni di legge, anche agli uniti civilmente, dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 per i trasferimenti di aziende o quote sociali.
Invece, dal punto di vista delle imposte dirette, il fatto che il legislatore abbia disciplinato le "convivenze" con una norma che riecheggia l'impresa familiare di cui all'art. 230-bis e 230-ter, ma che il dettato dell'art. 5 co. 4 del TUIR continui a rinviare al solo 230-bis c.c. sembra comportare che, allo stato attuale, i conviventi non possano applicare quanto disposto dalla citata norma del TUIR.
Fonte: L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Successioni e donazioni con franchigia di un milione anche nelle unioni civili" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego