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29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24   Data : 11/07/2016
Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24
La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53 ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento, mediante modello F24, del canone RAI quando non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Tali codici saranno operativi a partire dall'1.9.2016.
L'art. 3 co. 7 del DM 94/2016 prevede infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
Esclusivamente per quest'anno, il pagamento, in un'unica tranche pari a 100,00 euro, va eseguito entro il 31.10.2016.
A titolo esemplificativo, devono effettuare il pagamento mediante F24 gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (es. Ustica, Levanzo, Favignana), i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza aver intestata la bolletta elettrica, il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica dove detiene un televisore.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- "TVRI" denominato "canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94";
- "TVNA" denominato "canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94".
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 7.7.2016 n. 53 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Pagamento del canone RAI con F24 dal 1° settembre e fino al 31 ottobre" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego