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26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24   Data : 11/07/2016
Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24
La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53 ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento, mediante modello F24, del canone RAI quando non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Tali codici saranno operativi a partire dall'1.9.2016.
L'art. 3 co. 7 del DM 94/2016 prevede infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
Esclusivamente per quest'anno, il pagamento, in un'unica tranche pari a 100,00 euro, va eseguito entro il 31.10.2016.
A titolo esemplificativo, devono effettuare il pagamento mediante F24 gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (es. Ustica, Levanzo, Favignana), i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza aver intestata la bolletta elettrica, il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica dove detiene un televisore.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- "TVRI" denominato "canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94";
- "TVNA" denominato "canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94".
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 7.7.2016 n. 53 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Pagamento del canone RAI con F24 dal 1° settembre e fino al 31 ottobre" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego