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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24   Data : 11/07/2016
Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24
La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53 ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento, mediante modello F24, del canone RAI quando non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Tali codici saranno operativi a partire dall'1.9.2016.
L'art. 3 co. 7 del DM 94/2016 prevede infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
Esclusivamente per quest'anno, il pagamento, in un'unica tranche pari a 100,00 euro, va eseguito entro il 31.10.2016.
A titolo esemplificativo, devono effettuare il pagamento mediante F24 gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (es. Ustica, Levanzo, Favignana), i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza aver intestata la bolletta elettrica, il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica dove detiene un televisore.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- "TVRI" denominato "canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94";
- "TVNA" denominato "canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94".
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 7.7.2016 n. 53 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Pagamento del canone RAI con F24 dal 1° settembre e fino al 31 ottobre" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego