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18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli   Data : 11/07/2016
La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, pronunciandosi sull'ambito applicativo della dichiarazione integrativa, ha specificato che:
- la dichiarazione integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d'imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento;
- ove essa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l'accertamento, di cui all'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
- in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, si può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione.
Ad avviso personale dell'Autore, dal testo della sentenza si evince che la domanda di rimborso può riguardare solo elementi già contenuti nella dichiarazione originaria. Così, secondo questa impostazione, se il contribuente intende domandare il rimborso per effetto di un costo non dedotto, l'unica via rimane la dichiarazione integrativa a favore, con il limite temporale indicato.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Dichiarazione sempre emendabile nel corso del contenzioso" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego