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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli   Data : 11/07/2016
La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, pronunciandosi sull'ambito applicativo della dichiarazione integrativa, ha specificato che:
- la dichiarazione integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d'imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento;
- ove essa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l'accertamento, di cui all'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
- in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, si può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione.
Ad avviso personale dell'Autore, dal testo della sentenza si evince che la domanda di rimborso può riguardare solo elementi già contenuti nella dichiarazione originaria. Così, secondo questa impostazione, se il contribuente intende domandare il rimborso per effetto di un costo non dedotto, l'unica via rimane la dichiarazione integrativa a favore, con il limite temporale indicato.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Dichiarazione sempre emendabile nel corso del contenzioso" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego