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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli   Data : 11/07/2016
La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, pronunciandosi sull'ambito applicativo della dichiarazione integrativa, ha specificato che:
- la dichiarazione integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d'imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento;
- ove essa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l'accertamento, di cui all'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
- in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, si può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione.
Ad avviso personale dell'Autore, dal testo della sentenza si evince che la domanda di rimborso può riguardare solo elementi già contenuti nella dichiarazione originaria. Così, secondo questa impostazione, se il contribuente intende domandare il rimborso per effetto di un costo non dedotto, l'unica via rimane la dichiarazione integrativa a favore, con il limite temporale indicato.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Dichiarazione sempre emendabile nel corso del contenzioso" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego