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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli   Data : 11/07/2016
La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, pronunciandosi sull'ambito applicativo della dichiarazione integrativa, ha specificato che:
- la dichiarazione integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d'imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento;
- ove essa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l'accertamento, di cui all'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
- in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, si può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione.
Ad avviso personale dell'Autore, dal testo della sentenza si evince che la domanda di rimborso può riguardare solo elementi già contenuti nella dichiarazione originaria. Così, secondo questa impostazione, se il contribuente intende domandare il rimborso per effetto di un costo non dedotto, l'unica via rimane la dichiarazione integrativa a favore, con il limite temporale indicato.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Dichiarazione sempre emendabile nel corso del contenzioso" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego