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27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
09/05/2017 Dall’Agenzia parte la proposta di cedolare secca anche per i B&B S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli   Data : 11/07/2016
La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, pronunciandosi sull'ambito applicativo della dichiarazione integrativa, ha specificato che:
- la dichiarazione integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d'imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento;
- ove essa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l'accertamento, di cui all'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
- in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, si può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione.
Ad avviso personale dell'Autore, dal testo della sentenza si evince che la domanda di rimborso può riguardare solo elementi già contenuti nella dichiarazione originaria. Così, secondo questa impostazione, se il contribuente intende domandare il rimborso per effetto di un costo non dedotto, l'unica via rimane la dichiarazione integrativa a favore, con il limite temporale indicato.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Dichiarazione sempre emendabile nel corso del contenzioso" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego