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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese   Data : 12/07/2016
Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese
Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR spetta la detrazione IRPEF del 36-50% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Si tratta di una fattispecie particolare di applicazione dell'agevolazione prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio residenziale.
I lavori, al fine della detrazione in argomento, possono essere effettuati, anche tramite contratti di appalto, da:
- imprese di costruzione;
- imprese di ristrutturazione immobiliare;
- cooperative edilizie.
Quanto agli interventi di recupero edilizio menzionati, devono riguardare interi fabbricati e non soltanto una parte di essi, anche se rilevante, come possono essere le parti comuni condominiali.
La norma, inoltre, stabilisce che la detrazione spetta soltanto nel caso in cui le imprese di costruzione o ristrutturazione vendano le unità immobiliari entro 18 mesi "dalla data di termine dei lavori". Di conseguenza, per fruire del beneficio fiscale, assume rilevanza la dichiarazione di ultimazione dei lavori che deve essere presentata dall'impresa.
Sulla base dell'interpretazione letterale della norma e delle considerazioni suesposte, pertanto, si ritiene che non dovrebbe essere possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR nei casi in cui siano state acquistate delle unità immobiliari nelle quali devono essere ancora completati gli interventi di recupero, a maggior ragione per i casi in cui la dichiarazione di fine lavori è stata presentata dall'impresa successivamente al rogito notarile.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Fabbricati interamente recuperati con bonus del 36-50% se ultimati" - Zeni - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego