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07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
13/12/2016 Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese   Data : 12/07/2016
Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese
Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR spetta la detrazione IRPEF del 36-50% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Si tratta di una fattispecie particolare di applicazione dell'agevolazione prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio residenziale.
I lavori, al fine della detrazione in argomento, possono essere effettuati, anche tramite contratti di appalto, da:
- imprese di costruzione;
- imprese di ristrutturazione immobiliare;
- cooperative edilizie.
Quanto agli interventi di recupero edilizio menzionati, devono riguardare interi fabbricati e non soltanto una parte di essi, anche se rilevante, come possono essere le parti comuni condominiali.
La norma, inoltre, stabilisce che la detrazione spetta soltanto nel caso in cui le imprese di costruzione o ristrutturazione vendano le unità immobiliari entro 18 mesi "dalla data di termine dei lavori". Di conseguenza, per fruire del beneficio fiscale, assume rilevanza la dichiarazione di ultimazione dei lavori che deve essere presentata dall'impresa.
Sulla base dell'interpretazione letterale della norma e delle considerazioni suesposte, pertanto, si ritiene che non dovrebbe essere possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR nei casi in cui siano state acquistate delle unità immobiliari nelle quali devono essere ancora completati gli interventi di recupero, a maggior ragione per i casi in cui la dichiarazione di fine lavori è stata presentata dall'impresa successivamente al rogito notarile.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Fabbricati interamente recuperati con bonus del 36-50% se ultimati" - Zeni - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego