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14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego
20/03/2018 Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture S.M.Perego
28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
20/01/2016 Anche le spese universitarie e funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego

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Titolo: Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese   Data : 12/07/2016
Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese
Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR spetta la detrazione IRPEF del 36-50% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Si tratta di una fattispecie particolare di applicazione dell'agevolazione prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio residenziale.
I lavori, al fine della detrazione in argomento, possono essere effettuati, anche tramite contratti di appalto, da:
- imprese di costruzione;
- imprese di ristrutturazione immobiliare;
- cooperative edilizie.
Quanto agli interventi di recupero edilizio menzionati, devono riguardare interi fabbricati e non soltanto una parte di essi, anche se rilevante, come possono essere le parti comuni condominiali.
La norma, inoltre, stabilisce che la detrazione spetta soltanto nel caso in cui le imprese di costruzione o ristrutturazione vendano le unità immobiliari entro 18 mesi "dalla data di termine dei lavori". Di conseguenza, per fruire del beneficio fiscale, assume rilevanza la dichiarazione di ultimazione dei lavori che deve essere presentata dall'impresa.
Sulla base dell'interpretazione letterale della norma e delle considerazioni suesposte, pertanto, si ritiene che non dovrebbe essere possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR nei casi in cui siano state acquistate delle unità immobiliari nelle quali devono essere ancora completati gli interventi di recupero, a maggior ragione per i casi in cui la dichiarazione di fine lavori è stata presentata dall'impresa successivamente al rogito notarile.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Fabbricati interamente recuperati con bonus del 36-50% se ultimati" - Zeni - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego