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19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
30/04/2018 Entro il 4 luglio 2018 si dichiarano alla CCIAA i proprietari effettivi di Spa e Trust S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/09/2014 Equitalia Notifiche via PEC news S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego

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Titolo: Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese   Data : 12/07/2016
Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese
Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR spetta la detrazione IRPEF del 36-50% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Si tratta di una fattispecie particolare di applicazione dell'agevolazione prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio residenziale.
I lavori, al fine della detrazione in argomento, possono essere effettuati, anche tramite contratti di appalto, da:
- imprese di costruzione;
- imprese di ristrutturazione immobiliare;
- cooperative edilizie.
Quanto agli interventi di recupero edilizio menzionati, devono riguardare interi fabbricati e non soltanto una parte di essi, anche se rilevante, come possono essere le parti comuni condominiali.
La norma, inoltre, stabilisce che la detrazione spetta soltanto nel caso in cui le imprese di costruzione o ristrutturazione vendano le unità immobiliari entro 18 mesi "dalla data di termine dei lavori". Di conseguenza, per fruire del beneficio fiscale, assume rilevanza la dichiarazione di ultimazione dei lavori che deve essere presentata dall'impresa.
Sulla base dell'interpretazione letterale della norma e delle considerazioni suesposte, pertanto, si ritiene che non dovrebbe essere possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR nei casi in cui siano state acquistate delle unità immobiliari nelle quali devono essere ancora completati gli interventi di recupero, a maggior ragione per i casi in cui la dichiarazione di fine lavori è stata presentata dall'impresa successivamente al rogito notarile.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Fabbricati interamente recuperati con bonus del 36-50% se ultimati" - Zeni - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego