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20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

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Titolo: Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese   Data : 12/07/2016
Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese
Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR spetta la detrazione IRPEF del 36-50% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Si tratta di una fattispecie particolare di applicazione dell'agevolazione prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio residenziale.
I lavori, al fine della detrazione in argomento, possono essere effettuati, anche tramite contratti di appalto, da:
- imprese di costruzione;
- imprese di ristrutturazione immobiliare;
- cooperative edilizie.
Quanto agli interventi di recupero edilizio menzionati, devono riguardare interi fabbricati e non soltanto una parte di essi, anche se rilevante, come possono essere le parti comuni condominiali.
La norma, inoltre, stabilisce che la detrazione spetta soltanto nel caso in cui le imprese di costruzione o ristrutturazione vendano le unità immobiliari entro 18 mesi "dalla data di termine dei lavori". Di conseguenza, per fruire del beneficio fiscale, assume rilevanza la dichiarazione di ultimazione dei lavori che deve essere presentata dall'impresa.
Sulla base dell'interpretazione letterale della norma e delle considerazioni suesposte, pertanto, si ritiene che non dovrebbe essere possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR nei casi in cui siano state acquistate delle unità immobiliari nelle quali devono essere ancora completati gli interventi di recupero, a maggior ragione per i casi in cui la dichiarazione di fine lavori è stata presentata dall'impresa successivamente al rogito notarile.
Fonte: Guida Agenzia Entrate marzo 2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Fabbricati interamente recuperati con bonus del 36-50% se ultimati" - Zeni - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego